Art. 9.

      1. L'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-duodecies. - 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato immediatamente, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, alla filiale dell'Agenzia del demanio che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
      2. Dopo la confisca definitiva, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo della

 

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competente filiale dell'Agenzia del demanio. Nel caso in cui risulti la competenza di più filiali, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dall'agente del demanio. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-nonies, comma 2, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-terdecies.
      3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies e 2-decies della presente legge e del decreto del Ministro del tesoro, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso e all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovano copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente della filiale dell'Agenzia del demanio competente, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del demanio 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004. A tale fine il dirigente della filiale dell'Agenzia del demanio può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi della specifica unità previsionale di base istituita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni».